COSA
SI INTENDE PER "VENDITE SOTTOCOSTO?"
E' definita "vendita sottocosto" la vendita al pubblico
di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello
risultante dalle fatture d'acquisto maggiorato dell'IVA e di
ogni altra tassa o imposta connessa alla natura del prodotto
e diminuito degli eventuali sconti e contribuzioni riconducibili
al prodotto purché documentati. La regolamentazione delle
vendite sottocosto è contenuta nel D.P.R. 6 aprile 2001
n. 218.
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