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Pianificazione fiscale concordata

1. Che cos’è la Pianificazione Fiscale Concordata?
E’ in sostanza una sorta di accordo che lo Stato propone a determinate categorie di cittadini con l’obiettivo sia di stabilizzare in qualche modo le entrate fiscali derivanti da una parte cospicua di contribuenti, sia di offrire una specie di pace fiscale temporanea consentendo agli interessati di pianificare meglio la propria attività.

2. Quali sono i soggetti interessati dalla PFC?
Protagonisti di questo esperimento fiscale triennale sono i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (professionisti) soggetti agli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.
Sono, invece, escluse le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o non esercitano libere professioni.

3. Quali sono le categorie di contribuenti che non possono aderire alla PFC?
La PFC non può essere proposta alle seguenti categorie:
— contribuenti per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo d’imposta 2003 (ad esempio coloro che si sono avvalsi dei regimi forfetari per il 2003);
— contribuenti che abbiano superato nel periodo d'imposta 2003 il limite di 5,16 milioni di euro circa;
— titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni che nel corso del 2004 abbiano svolto un'attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
— titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni che nel periodo 2002-2003 non erano in attività;
— titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni che abbiano omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per almeno uno dei periodi d’imposta in corso nel 2002 e 2003;
— contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA nei medesimi periodo d’imposta di cui al punto precedente;
— contribuenti che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2003.

4. Quando partirà la PFC?
La pianificazione fiscale concordata trova applicazione dal periodo d’imposta 2005. L’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, iniziare ad inviare la proposta già per il triennio 2005–2007 ad alcune categorie di contribuenti che saranno individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con altri decreti saranno poi individuate altre categorie di contribuenti nei cui riguardi l'applicazione della pianificazione fiscale concordata decorrerà da periodi d’imposta diversi da quello in corso nel 2005, con un conseguente slittamento del triennio di riferimento.

5. Come avviene l’adesione del contribuente alla PFC?
L’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati in suo possesso e delle corrispondenti risultanze degli studi di settore, predispone una proposta da inviare al contribuente. L’iniziativa è, quindi, degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e non del singolo contribuente. La proposta consisterà verosimilmente, dal momento che ancora non si conoscono i dettagli tecnici di tutta l’operazione, nella determinazione unilaterale da parte del Fisco dell’imponibile caratteristico dell’impresa per i successivi tre anni. La proposta individuale sarà valutata dal contribuente. Se quest’ultimo deciderà di accettarla, secondo modalità da stabilire, si instaurerà il nuovo rapporto tributario che impegnerà per tre anni il contribuente nei confronti del fisco.

6. La proposta dell’amministrazione è immodificabile?
No. Entro 60 giorni dall’invio della proposta, il contribuente può instaurare un contraddittorio con l’Ufficio competente, ma esclusivamente nel caso in cui il contribuente stesso sia in grado di documentare un’evidente infondatezza della proposta a causa di:
— significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
— dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.

7. Quali sono i benefici della PFC?
L’adesione alla PFC comporta la riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata ed una limitazione dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria, sia in materia di IVA che di imposte dirette. In sostanza la valutazione dei possibili “benefici” dovrà essere fatta caso per caso al fine di confrontare la pretesa del fisco con le aspettative di sviluppo o meno dell’attività aziendale e quindi con la possibilità di incrementare i ricavi anche alla luce delle risultanze degli studi di settore validi per ciascuna categoria di attività.

8. Che cosa significa riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva?
Ad eccezione dell'aliquota del 23 per cento, per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione vengono ridotte di 4 punti percentuali le aliquote marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato. Inoltre, è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che ecceda quello pianificato, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi. Il contribuente interessato può, comunque, sempre effettuare i versamenti su base volontaria.

9. Quale tipo di accertamento non può essere avviato dall’Amministrazione finanziaria?
Ai fini delle imposte dirette, il reddito “caratteristico” dell’impresa è escluso da forme di accertamento presuntive ed analitiche.
Ai fini IVA, possono essere effettuati soltanto gli accertamenti analitici e quelli induttivi motivati dalla circostanza che il contribuente non abbia tenuto o abbia sottratto all’ispezione i registri e le altre scritture contabili obbligatorie ovvero non abbia emesso fatture per una parte rilevante delle operazioni.

10. Che cosa accade se il contribuente dichiara una base imponibile inferiore a quella concordata?
Il mancato rispetto della pianificazione fiscale dovrà essere obbligatoriamente comunicato nella dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate procederà ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di circostanze straordinarie e imprevedibili che devono comunque essere documentate dal contribuente. In quest’ultima ipotesi troverà applicazione la nota procedura dell’accertamento con adesione.
Esistono ipotesi di decadenza della PFC?
Sì, per i seguenti motivi:
— e il reddito dichiarato differisce da quanto effettivamente conseguito o non siano adempiuti tutti gli obblighi formali e sostanziali in materia di IVA (resta ferma l’inibizione per l’accertamento induttivo, salvo che non sia motivato da omissione di scritture contabili e di fatture);
— se sono constatate condotte penalmente rilevanti del contribuente (es. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
— nei casi in cui, a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’Amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente e presi a base della proposta.