Pianificazione
fiscale concordata
1. Che cos’è la Pianificazione Fiscale
Concordata?
E’ in sostanza una sorta di accordo che lo Stato propone
a determinate categorie di cittadini con l’obiettivo sia
di stabilizzare in qualche modo le entrate fiscali derivanti
da una parte cospicua di contribuenti, sia di offrire una specie
di pace fiscale temporanea consentendo agli interessati di pianificare
meglio la propria attività.
2. Quali sono i soggetti interessati dalla PFC?
Protagonisti di questo esperimento fiscale triennale sono i
contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo (professionisti) soggetti agli studi di settore per
il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.
Sono, invece, escluse le persone fisiche che non svolgono attività
di impresa o non esercitano libere professioni.
3. Quali sono le categorie di contribuenti che non possono
aderire alla PFC?
La PFC non può essere proposta alle seguenti categorie:
— contribuenti per i quali sussistano cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2003 (ad esempio coloro che si sono avvalsi
dei regimi forfetari per il 2003);
— contribuenti che abbiano superato nel periodo d'imposta
2003 il limite di 5,16 milioni di euro circa;
— titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni
che nel corso del 2004 abbiano svolto un'attività diversa
da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
— titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni
che nel periodo 2002-2003 non erano in attività;
— titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni
che abbiano omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività
svolta per almeno uno dei periodi d’imposta in corso nel
2002 e 2003;
— contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione
IVA nei medesimi periodo d’imposta di cui al punto precedente;
— contribuenti che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti
ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta
2003.
4. Quando partirà la PFC?
La pianificazione fiscale concordata trova applicazione dal
periodo d’imposta 2005. L’Amministrazione finanziaria
potrà, quindi, iniziare ad inviare la proposta già
per il triennio 2005–2007 ad alcune categorie di contribuenti
che saranno individuate con decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze. Con altri decreti saranno poi individuate altre
categorie di contribuenti nei cui riguardi l'applicazione della
pianificazione fiscale concordata decorrerà da periodi
d’imposta diversi da quello in corso nel 2005, con un
conseguente slittamento del triennio di riferimento.
5. Come avviene l’adesione del contribuente alla
PFC?
L’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati in
suo possesso e delle corrispondenti risultanze degli studi di
settore, predispone una proposta da inviare al contribuente.
L’iniziativa è, quindi, degli uffici dell’Agenzia
delle Entrate e non del singolo contribuente. La proposta consisterà
verosimilmente, dal momento che ancora non si conoscono i dettagli
tecnici di tutta l’operazione, nella determinazione unilaterale
da parte del Fisco dell’imponibile caratteristico dell’impresa
per i successivi tre anni. La proposta individuale sarà
valutata dal contribuente. Se quest’ultimo deciderà
di accettarla, secondo modalità da stabilire, si instaurerà
il nuovo rapporto tributario che impegnerà per tre anni
il contribuente nei confronti del fisco.
6. La proposta dell’amministrazione è immodificabile?
No. Entro 60 giorni dall’invio della proposta, il contribuente
può instaurare un contraddittorio con l’Ufficio
competente, ma esclusivamente nel caso in cui il contribuente
stesso sia in grado di documentare un’evidente infondatezza
della proposta a causa di:
— significative variazioni degli elementi strutturali
nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi
a base per la formulazione della proposta;
— dati ed elementi presi a base per la formulazione della
proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.
7. Quali sono i benefici della PFC?
L’adesione alla PFC comporta la riduzione dell’imposizione
fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile
pianificata ed una limitazione dei poteri di accertamento dell’amministrazione
finanziaria, sia in materia di IVA che di imposte dirette. In
sostanza la valutazione dei possibili “benefici”
dovrà essere fatta caso per caso al fine di confrontare
la pretesa del fisco con le aspettative di sviluppo o meno dell’attività
aziendale e quindi con la possibilità di incrementare
i ricavi anche alla luce delle risultanze degli studi di settore
validi per ciascuna categoria di attività.
8. Che cosa significa riduzione dell’imposizione
fiscale e contributiva?
Ad eccezione dell'aliquota del 23 per cento, per i periodi d'imposta
oggetto di pianificazione vengono ridotte di 4 punti percentuali
le aliquote marginali applicabili al reddito complessivo ai
fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile
ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per la
parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato. Inoltre,
è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali
per la parte di reddito dichiarato che ecceda quello pianificato,
fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi.
Il contribuente interessato può, comunque, sempre effettuare
i versamenti su base volontaria.
9. Quale tipo di accertamento non può essere
avviato dall’Amministrazione finanziaria?
Ai fini delle imposte dirette, il reddito “caratteristico”
dell’impresa è escluso da forme di accertamento
presuntive ed analitiche.
Ai fini IVA, possono essere effettuati soltanto gli accertamenti
analitici e quelli induttivi motivati dalla circostanza che
il contribuente non abbia tenuto o abbia sottratto all’ispezione
i registri e le altre scritture contabili obbligatorie ovvero
non abbia emesso fatture per una parte rilevante delle operazioni.
10. Che cosa accade se il contribuente dichiara una
base imponibile inferiore a quella concordata?
Il mancato rispetto della pianificazione fiscale dovrà
essere obbligatoriamente comunicato nella dichiarazione dei
redditi. L'Agenzia delle Entrate procederà ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione
nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione
del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici
a base della stessa, salve le ipotesi di circostanze straordinarie
e imprevedibili che devono comunque essere documentate dal contribuente.
In quest’ultima ipotesi troverà applicazione la
nota procedura dell’accertamento con adesione.
Esistono ipotesi di decadenza della PFC?
Sì, per i seguenti motivi:
— e il reddito dichiarato differisce da quanto effettivamente
conseguito o non siano adempiuti tutti gli obblighi formali
e sostanziali in materia di IVA (resta ferma l’inibizione
per l’accertamento induttivo, salvo che non sia motivato
da omissione di scritture contabili e di fatture);
— se sono constatate condotte penalmente rilevanti del
contribuente (es. dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
— nei casi in cui, a seguito di controlli e segnalazioni,
anche di fonte esterna all’Amministrazione finanziaria,
emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal
contribuente e presi a base della proposta.
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