Premessa:
gli effetti della riforma del titolo V della Costituzione
Le modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge
Costituzionale n. 3/2001 fissano un nuovo rapporto stato-regioni,
riconoscendo a queste ultime la potestà legislativa esclusiva
sia per tutto ciò che attiene al proprio autogoverno, sia,
in via residuale, nelle materie non attribuite alla competenza
dello Stato.
Le leggi dello Stato che disciplinano materie ora di competenza
esclusiva delle Regioni (fra le quali il commercio) rimangono
comunque in vigore fintanto che una apposita e successiva legge
regionale non le modifichi o sostituisca.
Da ciò ne consegue che il d.lgs. 114/98 (c.d. legge Bersani),
che disciplina l'esercizio delle attività commerciali,
pur rimanendo un importante punto di riferimento nel settore,
è oggi sostituito dalle singole normative regionali di
settore laddove le regioni si siano avvalse delle nuove competenze.
Alcune delle risposte seguenti hanno pertanto una mera valenza
di carattere generale, essendo altresì indispensabile verificare
la rispondenza delle stesse alle specifiche disposizioni, spesso
diverse tra loro, vigenti a livello regionale. 1)
Qual è il più recente riferimento normativo generale
che disciplina il settore commerciale nel suo complesso?
E' il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (noto come decreto
Bersani) che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio
dell'attività commerciale e rimanda alla normativa regionale
la disciplina di attuazione.
Tale disciplina, che a seguito della citata riforma del Titolo
V della Costituzione è stata sostituita dalle normative
regionali di settore delle quali tuttavia ne integra gli aspetti
che non sono stati disciplinati, è altresì tuttora
vigente in quelle regioni che non hanno ancora adottato leggi
proprie in materia. 2) Quali sono gli orari di
vendita consentiti dalla legge? E cosa prevede la legge per le
aperture domenicali e nei giorni festivi?
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare
aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue. Nell'ambito
di questo arco temporale spetta al negoziante fissare, anche sulla
base di eventuali criteri stabiliti dal Comune, l'orario di apertura
e di chiusura del negozio che, comunque, non può rimanere
aperto per più di 13 ore giornaliere.
Gli esercizi commerciali devono rispettare la chiusura domenicale
e nei giorni festivi, nonché, nei casi stabiliti dai Comuni,
la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. La legge, tuttavia,
consente ai Comuni di individuare dei giorni di deroga all'obbligo
di chiusura domenicale e festiva; tali giorni comprendono comunque
quelli del mese di dicembre e, in più, ulteriori otto domeniche
o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
Nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città
d'arte gli esercenti possono liberamente determinare gli orari
di apertura e chiusura dei negozi e possono derogare all'obbligo
di chiusura domenicale e festiva.
Tale disciplina è tuttavia suscettibile di notevoli variazioni,
nell'ambito delle diverse normative regionali, in relazione alle
caratteristiche specifiche del territorio di riferimento.
3) Qual è la procedura per iniziare un’attività
commerciale?
Per avviare un'attività commerciale occorre:
a. Avere i requisiti morali e, per il settore alimentare, anche
quelli professionali previsti dall' art. 5 D.lgs. 114/98.
b. Scegliere la forma giuridica dell'azienda (società di
persone o di capitali).
c. Inviare al comune, se trattasi di esercizi con superficie fino
a 150 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti ed a 250 mq negli altri
(esercizi di vicinato), la comunicazione sul modello COM 1 (reperibile
sul sito Internet http://www.minindustria.it/ ed attendere 30
giorni prima dell'inizio dell'attività. La necessaria decorrenza
di tale termine deve tuttavia essere verificata nell'ambito delle
diverse normative regionali, in considerazione delle modifiche
operate dall'art. 3 del D.L. 35/2005 alla legge 241/90 in tema
di denuncia d'inizio attività (c.d. DIA).
d. Nel caso si tratti di strutture oltre i limiti suddetti e fino
1.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e 2.500 mq negli altri
comuni (medie strutture), nonché per insediamenti superiori
a questi limiti (grandi strutture), deve essere presentata al
comune, tramite il modello COM 2 (reperibile sul sito Internet
http://www.minindustria.it/), domanda per ottenere l'autorizzazione
all'esercizio del commercio.
e. Iscriversi, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività,
nel Registro delle imprese presso la CCIAA.
f. Richiedere la partita IVA, scegliendo nel contempo il regime
contabile.
g. Aprire la posizione Inps ed assicurativa.
h. Stipulare il contratto di locazione o quello relativo all’acquisto
dell’immobile sede dell’attività.
i. Se si apre un negozio con superficie di vendita superiore a
400 metri quadri, occorre il nulla osta dei vigili del fuoco cui
si sostituirà, a partire dal gennaio 2006, il certificato
prevenzione incendi.
j. Per la vendita di generi alimentari (ved. domanda n. 8), occorre
il nulla osta dell' ASL ed, in alcune regioni, il libretto sanitario
per datore di lavoro e lavoratori.
k. Per la vendita di gioielli, occorre l’autorizzazione
di pubblica sicurezza e la tenuta del Registro.
Talune regioni hanno altresì stabilito soglie dimensionali
diverse ai fini della classificazione di piccole, medie e grandi
strutture di vendita. Per ulteriori informazioni è pertanto
opportuno rivolgersi all'associazione commercianti della propria
provincia. 4) Che requisiti bisogna avere per
poter avviare un'attività commerciale e a chi bisogna rivolgersi?
Per avviare un’attività di vendita sono necessari
i seguenti requisiti morali:
-non essere stati dichiarati falliti;
- non aver riportato una condanna definitiva per delitto non colposo,
per cui sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo
a tre anni;
-non aver avuto una condanna per delitti contro la Pubblica amministrazione,
l’economia, l’industria e il commercio, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona
a scopo di estorsione o rapina;
- non aver riportato due o più condanne a pena detentiva
o pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività;
- non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (sorveglianza speciale, divieto
di soggiorno, obbligo di soggiorno);
- non essere stati dichiarati “delinquenti abituali, professionali
o per tendenza”.
Sono necessari solo per la vendita di generi alimentari (salvo
eccezioni come ad es. la regione Puglia, che richiede i requisiti
professionali anche per il settore non alimentare) i seguenti
requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio istituito o riconosciuto dalla regione o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari;
-avere lavorato per almeno due anni nell’ultimo quinquennio
presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare
come dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione
o – in caso di coniuge, parente o affine entro il terzo
grado dell’imprenditore - in qualità di coadiutore
familiare;
- essere stato iscritto negli ultimi 5 anni al registro esercenti
il commercio (REC).
I corsi professionali vengono organizzati dalle Associazioni di
categoria e dagli enti da esse costituiti, come ad esempio i Centri
di assistenza tecnica (CAT), nonché dalle Camere di commercio.
5) E' possibile vendere nell'ambito di una stessa
attività prodotti di generi diversi?
Sì, purchè, nel caso di vendita di generi alimentari,
l'esercente sia in possesso dei requisiti professionali e abbia
rispettato le disposizioni igienico-sanitarie che disciplinano
la vendita di tali prodotti. 6) Ci sono obblighi
o requisiti particolari per la vendita di generi alimentari?
Gli esercizi di vendita di alimenti e bevande non necessitano
di autorizzazione sanitaria (è sufficiente richiedere all'ASL
un semplice nulla osta) ma sono tuttavia tenuti a rispettare i
requisiti igienico-sanitari e devono essere forniti di idonei
mezzi di conservazione degli alimenti (ved. D.P.R. 327/80).
L'autorizzazione sanitaria è invece necessaria per tutte
le attività che forniscono al pubblico alimenti preparati,
cotti o comunque manipolati (quali ad es. ristoranti, bar, trattorie,
pizzerie, panifici, latterie, cantine, ecc.). 7)
Quali indicazioni devono obbligatoriamente riportare i prodotti
alimentari confezionati?
I prodotti alimentari confezionati, destinati al consumatore,
devono riportare le seguenti indicazioni:
a. La denominazione di vendita; la denominazione comporta una
indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto
alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio:
in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato)
se l'omissione di tale indicazione può creare confusione
nell'acquirente;
b. l'elenco degli ingredienti; l'elenco é costituito dalla
enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare,
in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione;
c. la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati
in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
la quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve
essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi
ed in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando
per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro
(ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo
deroghe stabilite da norme specifiche;
d. il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti
molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di
scadenza. Il termine minimo di conservazione è la data
fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato
con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro"
quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura
"da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli
altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto
della confezione in cui essa figura. La data di scadenza é
la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa
va indicata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita
dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione
in cui essa figura;
e. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede
o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito
nella Comunità economica europea;
f. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g. il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi
un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h. una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza
del prodotto;
i. le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora
sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione
della natura del prodotto;
j. le istruzioni per l'uso, ove necessario;
k. il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione
possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza
del prodotto.
Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; é
consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di
menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani (es.
formaggio greco feta) é consentito riportare le menzioni
originarie. 8) Quali sono le possibili forme
di vendita straordinarie?
Il decreto 114/98 elenca quali diverse forme di vendita straordinaria
quelle di liquidazione, di fine stagione e le promozionali. La
norma si limita a definire tali forme di vendita, senza dettare
specifiche regolamentazioni, che potrebbero invece essere state
previste dalle regioni nelle singole leggi emanate in materia
di commercio.
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente per
motivi specifici come la cessazione dell'attività, il trasferimento
dell'azienda o del locale, la trasformazione o il rinnovo dei
locali.
Le vendite di fine stagione (saldi) riguardano prodotti di carattere
stagionale o di moda che se non venduti entro un certo periodo
di tempo subiscono un deprezzamento. Per tale tipo di vendita
le regioni fissano i due periodi annuali durante i quali risulta
possibile effettuare la vendita. Nell'ambito di tale periodo i
singoli comuni emanano conseguentemente un calendario relativo
sia al periodo estivo che a quello invernale. Annualmente sul
sito confcommercio sono pubblicate le date relative alle Regioni
ed alle città capoluogo di regione.
Le vendite promozionali sono quelle esercitate dall'esercizio
commerciale per tutti o per parte di prodotti merceologici per
un determinato periodo di tempo limitato. Anche in tale caso le
regioni potrebbero imporre limitazioni all'esercizio di tale tipologia
di vendita fissando periodi di durata massima o limitazioni merceologiche.
9) Cosa si intende per "vendite sottocosto"?
E' definita "vendita sottocosto" la vendita al pubblico
di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello risultante
dalle fatture d'acquisto maggiorato dell'IVA e di ogni altra tassa
o imposta connessa alla natura del prodotto e diminuito degli
eventuali sconti e contribuzioni riconducibili al prodotto purché
documentati. La regolamentazione delle vendite sottocosto è
contenuta nel D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218. 10)
Come e dove deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico
negli esercizi commerciali?
L'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 sulla disciplina
del settore commerciale, dispone che:
- i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine
esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il
prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o
con altre modalità idonee allo scopo;
- quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore
é sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi
di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema
di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del
prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque
esposte al pubblico;
- sono esclusi dall'obbligo di indicare il prezzo, quei prodotti
sui quali il prezzo di vendita al pubblico sia stato già
impresso direttamente dal produttore in maniera chiara e con caratteri
ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico;
- i prodotti confezionati che portano sull'imballaggio l'indicazione
di un peso o di una capacità, è imposto l'obbligo
di segnalare al consumatore un doppio prezzo di vendita: il prezzo
di vendita del prodotto al pubblico ed il prezzo per unità
di misura (chilo o litro). Questa doppia indicazione facilita
il confronto di prezzo tra prodotti confezionati in misure differenti.
Norme particolari sono previste per l'indicazione dei prezzi degli
oggetti preziosi. 11) In cosa consistono le
nuove garanzie sui beni di consumo?
Il Decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 in tema di vendita
e di garanzie dei beni di consumo si applica a tutti i consumatori.
Sono quindi esclusi dalla nuova disciplina coloro che effettuano
acquisti per scopi imprenditoriali e professionali.
Il decreto sancisce l'obbligo del venditore di consegnare beni
conformi al contratto di vendita e chiarisce che tale conformità
va valutata con riferimento all'uso normale del bene, alla descrizione
fatta dal venditore, alle caratteristiche pubblicizzate ed a quelle
di beni dello stesso tipo ed anche con riferimento a particolari
usi richiesti dal consumatore stesso, purché espressi chiaramente
al venditore e da questi accettati.
Appare necessario evidenziare che si sta esaminando una disposizione
che riguarda la non conformità del prodotto a quanto promesso.
In merito invece ad un prodotto difettoso, viziato, che non funziona,
si continua a far riferimento all'art. 1490 del Codice civile
che impone al venditore di garantire che la cosa venduta sia immune
da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata
o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Le nuove disposizioni vincolano pertanto il venditore alle informazioni
pubblicitarie ed alle dichiarazioni in generale effettuate al
consumatore durante tutte le fasi precedenti all'acquisto.
In linea generale, la normativa sancisce il principio di responsabilità
del venditore in caso di difetti di conformità del prodotto
venduto. In tal caso offre al consumatore la possibilità
di scegliere tra le seguenti possibilità: la riparazione
del bene acquistato, la sua integrale sostituzione, una riduzione
del prezzo od, infine, la risoluzione del contratto.
La decisione spetta sempre al consumatore, con l'unico limite
che non potrà pretendere la sostituzione del bene qualora
questa sia eccessivamente onerosa per il venditore (in tal caso
spetterà solo la riparazione). Sia la riparazione che la
sostituzione saranno comunque a carico del venditore.
Importante è anche il principio secondo il quale sia la
riparazione che la sostituzione devono avvenire entro un termine
congruo dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti
al consumatore. Quale ulteriore garanzia viene offerta al consumatore
la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto anche qualora la riparazione o sostituzione
non sia stata effettuata entro un termine congruo.
Il Decreto afferma inoltre che la responsabilità del venditore
sussiste qualora il difetto di conformità si manifesti
entro due anni dalla vendita; il periodo di garanzia, spettante
per legge su ogni acquisto, viene pertanto innalzato da uno a
due anni.
In tal caso il consumatore ha comunque l'obbligo di denunciare,
a pena di decadenza, il difetto al venditore entro due mesi dalla
scoperta.
Pertanto su ogni acquisto effettuato dopo l'entrata in vigore
del Decreto (23 marzo 2002), spetterà comunque una garanzia
legale per due anni. L'unico vincolo per il consumatore sarà
quello di denunciare il difetto tempestivamente, ossia entro due
mesi dalla scoperta. 12) Cosa devo fare per
vendere prodotti via Internet?
Gli adempimenti che un'impresa commerciale deve rispettare, per
poter utilizzare come canale di vendita Internet, sono previsti
dall'articolo 18 del D.lgs. 114/98 e dal Decreto Legislativo 9
aprile 2003, n. 70, attuativo della Direttiva 2000/31/CE, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione
nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico:
-inviare una comunicazione di inizio attività al Comune
dove l'imprenditore individuale risiede oppure la società
ha la sede legale utilizzando il modello ministeriale COM. 6 o
COM. 6 BIS per il commercio elettronico (più due fotocopie
del modello COM. completamente compilato e firmato);
-attendere trenta giorni prima di iniziare l'attività;
- attenersi nelle vendite a quanto previsto nei Decreti Legislativi
50/92 e 185/2000, in materia di contratti a distanza, e a tutti
gli ulteriori obblighi informativi previsti dal citato decreto
legislativo 70/03.
Nel caso di vendita di generi alimentari sono necessari i requisiti
professionali (ved. domanda n. 4) e il rispetto delle disposizioni
igienico-sanitarie (ved. domanda n. 8). 13) Ci
sono finanziamenti o agevolazioni per chi intende svolgere un'attività
di e-commerce?
Le agevolazioni previste attualmente sono quelle di cui all'art.
103 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modifiche
ed integrazioni, e dalla legge 5 marzo 2001 n. 57. Sulla base
di diverse circolari del Ministero per le Attività Produttive
sono stati aperti 3 bandi (ved. sito Internet http://www.minindustria.it/)
successivamente scaduti. Allo stato attuale non si registrano
bandi aperti. 14)C'è l'obbligo del venditore
al cambio della merce acquistata in un negozio? Quali sono i riferimenti
normativi al riguardo?
Sussiste un obbligo di cambiare la merce solo in caso di difetto
di conformità del bene rispetto al contratto, ovvero l'esistenza
di un difetto che rende il bene inidoneo all'uso al quale servono
abitualmente beni dello stesso tipo.
Ciò in in base alle previsioni del d.lgs. 2 febbraio 2002
n.24 , che dà attuazione alla direttiva 44/1999 in materia
di garanzie sulla vendita dei beni di consumo.
Peraltro la sostituzione del bene è solo una tra le opzioni
risarcitorie previste.
Al di fuori da questo caso, e cioè nei casi in cui non
ci siano difetti di conformità, la possibilità di
cambiare la merce è un atto di cortesia ed è quindi
a discrezione dell'esercente. 15) A chi ci si
deve rivolgere per avere le informazioni necessarie per avviare
un'attività in franchising?
E' possibile contattare l'Assofranchising (Associazione italiana
del franchising), aderente a Federdistribuzione-Confcommercio,
ai numeri 02/29003779 oppure 02/36569461.
E' possibile anche consultare il sito internet: http://www.federdistribuzione.it/associazioni/assofranchising.htm
16) Sono un impiegato/a del settore commercio, dove
trovo le disposizioni del contratto di categoria?
Sul sito di Confcommercio sono consultabili sia il Ccnl dei dipendenti
aziende terziario, distribuzione e servizi, sia quello dei dirigenti
del terziario. I documenti sono presenti nella sezione "Contratti
nazionali". 17) Durante il periodo dei
saldi, quali sono le regole che devono osservare i commercianti?
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo si ricordano
alcuni principi di base:
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo averlo acquistato
è generalmente lasciata alla discrezionalità del
negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme
(art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In
questo caso il negoziante ha l'obbligo della riparazione o della
sostituzione del capo e, nel caso in cui ciò risulti impossibile,
la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore
è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro
due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità
del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte
del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo
che attesta la relativa convenzione.
Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono
avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di
notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di
tempo. Tuttavia è possibile porre in vendita anche capi
appartenenti alla stagione non in corso.
Indicazione del prezzo: il negoziante è obbligato ad indicare
il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
18) Durante il periodo dei saldi, quali sono le regole
che devono osservare i commercianti?
E' possibile avere informazioni in proposito contattando le strutture
di Confcommercio: Gruppo Giovani Imprenditori (tel. 06-5866357)
e Terziario Donna (tel. 06-5866313). 19) Qual'è
la regolamentazione relativa alla vendita di prodotti alimentari
confezionati tramite macchine automatiche (vending machine)?
E' possibile contattare la Confida - Associazione Italiana Distribuzione
Automatica, federazione nazionale aderente a Confcommercio, ai
seguenti recapiti: tel. 02-33106427, internet http://www.confida.com/.
20) Come si fa ad aprire un'attività
di ristorazione/bar/pub/internet cafè e simili?
Tutte le indicazioni necessarie sono contenute nel sito della
Fipe-Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi, http://www.fipe.it/),
nella sezione "Quesiti frequenti". 21)
Dove trovo i recapiti e gli indirizzi delle federazioni nazionali
di categoria? E quelli delle sedi Confcommercio provinciali?
Nella sezione "Il sistema" del sito di Confcommercio
sono presenti i link a tutte le componenti del sistema confederale:
- Unioni regionali;
- Organizzazioni provinciali;
- Organizzazioni nazionali di categoria;
- Gruppo Giovani Imprenditori;
- Terziario Donna. |