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Faq: la nuova disciplina ambientale

Da quando si applicano le nuove norme sulla disciplina ambientale?
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni stabilite con il Dlgs. 152/06, decorrono dal 29 aprile 2006, come pubblicato nella G.U. del 14 aprile 2006. Le nuove regole del MUD scattano, pertanto, da quest’anno.
Quali sono le novità relative alla presentazione della dichiarazione unica ecologica (MUD) ed entro quale termine va presentata?
Con le nuove disposizioni è stato abolito l’obbligo della denuncia annuale dei rifiuti non pericolosi per le attività industriali e le attività artigianali (con numero di dipendenti superiore a 3).
Resta, invece, l’obbligo di presentazione del MUD per i produttori di rifiuti pericolosi, per chi effettua attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e per chi svolge operazioni di recupero e smaltimento. Inoltre, la dichiarazione diventa obbligatoria anche per i Consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti. Il termine per la presentazione della dichiarazione slitta al 2 maggio 2006.

In che modo sono individuati i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali previsti nel nuovo decreto?
L’art. 195 del D. Lgs. 152/06 stabilisce che sono di competenza dello Stato, ai fini della raccolta e dello smaltimento, la determinazione dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani prodotti da attività economiche esercitate da imprese o enti, in locali che abbiano:
- superficie non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti;
- superficie non superiore a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti.
Inoltre, con le nuove disposizioni le attività che non rientrano nella delimitazione della superficie sopra indicata, producendo rifiuti speciali non assimilabili per presunzione di legge, sono esenti dal pagamento dell’importo tariffario.

I comuni che ad oggi si trovino in regime di TARSU possono ancora effettuare il passaggio alla tariffa (TIA) istituita dal Decreto Ronchi 22/97?
No. Con l’entrata in vigore del nuovo codice ambientale (29 aprile 2006), tale passaggio dal regime tributario a quello tariffario è da considerarsi illegittimo.
Infatti, il nuovo art. 238 del D. Lgs. 152/06 abroga espressamente l’art. 49 del Decreto Ronchi che ha istituito la tariffa e ha demandato ai Comuni la sua adozione mediante appositi regolamenti.
Con l’art. 49 decade anche il suo comma 1-bis che concedeva la possibilità ai Comuni, in via sperimentale, di anticipare (rispetto al 1^ gennaio 2007) l’entrata in vigore del sistema tariffario.
Nel periodo transitorio si determinerà, quindi, la coesistenza, sul territorio nazionale, di una duplice regolamentazione. Vigerà, dunque, sia la TARSU che la TIA, per quei comuni che alla data del 29 aprile 2006 l’abbiano già avviata.

Come verrà determinata la nuova tassa sui rifiuti urbani ?
Le linee guida per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tassa di riferimento saranno elaborate dal Ministero dell’Ambiente, sentite le categorie economiche, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Inoltre, la competenza per la determinazione della nuova tassa passerà dai Comuni alle Autorità territoriali d’ambito (ATO).

Quali sono le modifiche rilevanti per il sistema confederale riguardanti l’Albo Nazionale dei gestori dei Rifiuti?

Il D. Lgs. 152/2006 prevede all'articolo 212 la nascita di un "Albo nazionale gestori Ambientali" che sostituirà il vecchio Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (ex articolo 30 Dlgs 22/1997).
Inoltre, sono iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente (senza necessità di fideiussioni) senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica, e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico:
- le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare;
- le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.
Una novità rilevante per il sistema confederale riguarda, poi, la costituzione delle sezioni regionali dell’Albo a cui parteciperanno anche due esperti designati dalle organizzazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative.