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COME APRIRE UN BAR

Per il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande è bene sapere che:
L'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande, distingue i pubblici esercizi, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, in tipologie, in particolare appartengono alla tipologia B "gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria ed i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)", alla tipologia D "gli esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".
L'apertura di un esercizio di somministrazione è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della Commissione competente.
Ai fini del rilascio dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessaria l'iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società o di un suo delegato nel REC - somministrazione (registro degli esercenti il commercio) .
Per l'iscrizione al Rec è necessario avere i seguenti requisiti:
- Maggiore età
- Assolvimento degli obblighi scolastici
- Aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalla regione (o dalle province autonome di Trento e Bolzano) aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Aver frequentato corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale
- Aver superato, presso la Camera di Commercio, un esame di idoneità all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (sono ammessi all'esame coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore, nonché coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque presso imprese di pubblico esercizio, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore)
- Non essere stati dichiarati falliti
- Non aver riportato condanna per i reati specificamente indicati dall'articolo 2 della legge 287/91