COME APRIRE UN BAR
Per il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione
di alimenti e bevande è bene sapere che:
L'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , che disciplina
le attività di somministrazione di alimenti e bevande,
distingue i pubblici esercizi, ai fini del rilascio delle autorizzazioni,
in tipologie, in particolare appartengono alla tipologia B "gli
esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi,
compresi i generi di pasticceria e gelateria ed i prodotti di
gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi
similari)", alla tipologia D "gli esercizi di cui
alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione
di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".
L'apertura di un esercizio di somministrazione è soggetto
ad autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco del Comune
nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il
parere della Commissione competente.
Ai fini del rilascio dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande è necessaria l'iscrizione
del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante
della società o di un suo delegato nel REC - somministrazione
(registro degli esercenti il commercio) .
Per l'iscrizione al Rec è necessario avere i seguenti
requisiti:
- Maggiore età
- Assolvimento degli obblighi scolastici
- Aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti
o riconosciuti dalla regione (o dalle province autonome di Trento
e Bolzano) aventi ad oggetto l'attività di somministrazione
di alimenti e bevande
- Aver frequentato corsi di una scuola alberghiera o di altra
scuola a specifico indirizzo professionale
- Aver superato, presso la Camera di Commercio, un esame di
idoneità all'esercizio della somministrazione di alimenti
e bevande (sono ammessi all'esame coloro che sono in possesso
di un titolo di studio universitario o di istruzione secondaria
superiore, nonché coloro che hanno prestato servizio
per almeno due anni negli ultimi cinque presso imprese di pubblico
esercizio, in qualità di dipendenti qualificati addetti
alla somministrazione, produzione o all'amministrazione o, se
trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore,
in qualità di coadiutore)
- Non essere stati dichiarati falliti
- Non aver riportato condanna per i reati specificamente indicati
dall'articolo 2 della legge 287/91
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