LUOGHI COMUNI DA SFATARE IN TEMA
DI HACCP
- OGNI VOLTA CHE ARRIVA LA TRIPPA DEVO MISURARNE LA TEMPERATURA
ED ANNOTARLA SU UN APPOSITO REGISTRO
Non è vero. E' sufficiente una ispezione visiva del prodotto
per controllare che lo stesso non presenti segni evidenti di
alterazioni ( colore ed odore improprio) e che, se la fornitura
parte da un punto di distribuzione distante dall'esercizio)
le carni siano trasportate con un automezzo idoneo .(Cfr. Manuale
di corretta prassi igienica per la ristorazione, pag. 37-42
e Manuale di corretta prassi igienica per la gastronomia, pag.
30-35)
- QUANDO SI EFFETTUA LA PREPARAZIONE DELLE LASAGNE, DI UN ARROSTO
O DI ALTRI PRODOTTI DI CARNE LA MATTINA PER SOMMINISTRARLI A
PRANZO E' NECESSARIO EFFETTUARE IL RAFFREDDAMENTO DEL PRODOTTO
TRAMITE UN ABBATTITORE DI TEMPERATURA E, SUCCESSIVAMENTE, RISCALDARE
LE SINGOLE PORZIONI.
Non è esatto. Il ricorso all'abbattitore di temperatura
è necessario per raffreddare in modo rapidissimo prodotti
destinati ad una conservazione a temperatura positiva prolungata
nel tempo ( 4, 5 giorni ). Nel caso di specie il ristoratore
ha due alternative:
" mantiene il prodotto in caldo ( temperatura tra 60 e
65 gradi )fino al momento della somministrazione;
" raffredda normalmente il prodotto e lo mantiene, per
il consumo nella stessa giornata o nel giorno successivo, a
temperatura inferiore a +4 gradi, riscaldandolo, prima del servizio
" se il prodotto è destinato ad essere somministrato
freddo va mantenuto alla temperatura di + 10 gradi
( fonte: manuale di corretta prassi igienica FIPE per la ristorazione
, pag. 46 , 123 )
- CON L'INTRODUZIONE DELL'AUTOCONTROLLO NON SI POTRA' PIU' VENDERE
E SOMMINISTRARE IL FORMAGGIO CON I VERMI, PRODOTTO TIPICO ED
APPREZZATO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE
Il formaggio infestato da " vermi " e parassiti non
può essere commercializzato ai sensi della vigente legislazione
( legge n. 283 del 1962). Infatti è stato causa di eventi
morbosi che si sono risolti anche con il decesso del consumatore.
Quindi non è esatto affermare che tale divieto deriva
dalla introduzione dell' autocontrollo HACCP .
- CON L'INTRODUZIONE DELL'HACCP I RISTORATORI SARANNO COSTRETTI
A SOTTOPORRE AD ANALISI MICROBIOLOGICHE, CHIMICHE FISICHE TUTTI
I PRODOTTI CHE ACQUISTANO CON UN CONSEGUENTE E SPROPORZIONATO
AGGRAVIO DEI COSTI DI GESTIONE
Cio' non è esatto. Il manuale di corretta prassi igienica
per il settore della ristorazione redatto dalla FEDERAZIONE
ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI e validato dal Ministero della Sanità
non prevede alcuna verifica di questo tipo. Al ricevimento delle
merci è prevista solo una verifica di tipo sensoriale
. Il manuale , peraltro, costituisce, ai sensi delle norme di
legge, un riferimento obbligato per il controllo ufficiale che
sarà effettuato da ASL e NAS
( fonte: manuali di corretta prassi igienica FIPE per la ristorazione,
pagg. 37-42, 70 )
- D'ORA IN POI SI POTRANNO IMPIEGARE NELLA RISTORAZIONE ESCLUSIVAMENTE
PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE INDUSTRIALE E LA CUCINA SI TRASFORMERA'
IN UN SEMPLICE ASSEMBLAGGIO DI INGREDIENTI ASETTICI DELLA GRANDE
INDUSTRIA ( fonte: slow food Arcigola )
Questa affermazione non è esatta. Poiché l'autocontrollo
riguarda tutta la filiera dell'alimentazione, esclusa la produzione
primaria ( cioè la agricoltura ) si potranno legittimamente
acquistare i prodotti alimentari trattati secondo le particolari
disposizioni sanitarie di riferimento, tra le quali è
previsto l'autocontrollo. Per meglio chiarire il concetto è
bene precisare che determinati prodotti ( vini, carni, prodotti
della pesca, molluschi bivalvi vivi, uova, latte, formaggi e
latticini, salumi, prodotti di carne , funghi, selvaggina,ecc)
sono soggetti ad una specifica disciplina, prevalentemente di
origine comunitaria, che regolamenta in modo specifico le caratteristiche
della etichettatura o bollatura, dei laboratori di produzione,
del trasporto e della distribuzione, dei controlli preventivi
ecc. E' quindi di tutta evidenza che tali prodotti per poter
essere legittimamente impiegati nella attività di somministrazione
o per essere commercializzati, devono rispondere alle specifiche
di legge, a prescindere dalla attuazione dell'autocontrollo
da parte dell'impresa commerciale.
- CON L'INTRODUZIONE DEL'HACCP NON SI POTRA' PIU' SOMMINISTRARE
LA GRAPPA " DOMACIA" (grappa fatta in casa )
Tale affermazione non è esatta. Si possono porre in commercio,
da sempre, solo distillati prodotti da laboratori muniti di
apposita licenza di fabbricazione. Se il distillatore, anche
a livello artigianale, ha tale licenza può legittimamente
distribuire tale prodotto.(Cfr. D.Lgs. 504/95)
- CON L'INTRODUZIONE DELL'AUTOCONTROLLO IL RISTORATORE NON POTRA'
PIU' RIFORNIRSI DI PRODOTTI DI CARNE , IVI COMPRESE LE SALSICCE,
DAL MACELLAIO DEL PAESE
Tale divieto non deriva dall'introduzione dell'HACCP, ma dal
DPR 309 del 1998 che, in base ad una interpretazione fornita
con circolare dal Ministero della Sanità , impone ai
ristoratori di fornirsi di tali prodotti esclusivamente da laboratori
di produzione ai quali è stato rilasciato lo specifico
bollo CEE. Anche il macellaio locale , se ha laboratori rispondenti
alle specifiche di legge, peraltro complesse, potrà ottenere
tale riconoscimento.(Circolare del Ministero della Sanità
8 febbraio 1999 n. 2 e Direttiva CEE 94/65/CE)
- CON L'INTRODUZIONE DELL'HACCP SARA' OBBLIGATORIO UTILIZZARE
NELLE PASTICCERIE, GELATERIE E NELL' ATTIVITA' DI PREPARAZIONE
DI PASTI E PRODOTTI DI GASTRONOMIA ESCLUSIVAMENTE UOVA PASTORIZZATE
O CRIOGENATE
Ciò non è esatto, si possono tranquillamente continuare
ad utilizzare le uova fresche. I manuali di corretta prassi
igienica della FIPE per pasticceria, gelateria, gastronomia
e ristorazione , tutti approvati dal ministero della Sanità,
dopo una attenta valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità,
impongono solo l'adozione di alcune precauzioni, peraltro desunte
da corrette prassi igieniche generalmente adottate. In particolare
la sgusciaura delle uova dovrà essere effettuata in una
zona diversa da quella ove si lavorano i prodotti finiti, i
gusci dovranno essere immediatamente allontanati, gli addetti
dovranno lavarsi scrupolosamente le mani al termine di tale
operazione.
(fonte: manuali di corretta prassi igienica FIPE :pag. 30 manuale
della pasticceria; pagg. 44-45 manuale della ristorazione; pagg.
26-27 manuale della gelateria e pag. 38 manuale della gastronomia
)
- CON LA NUOVA NORMATIVA SULL'AUTOCONTROLLO PASTICCERIE E GELATERIE
DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE MUNIRSI DI PASTORIZZATORE
Il pastorizzatore non è assolutamente obbligatorio. I
manuali di pasticceria e gelateria artigianale della Federazione
prevedono, per chi non utilizza tale strumento, solo l'obbligo
di raffreddare , in idonei recipienti, la miscela nel più
breve tempo possibile.
( fonte: manuali di corretta prassi igienica FIPE pagg. 29-31
Manuale della Pasticceria e pagg. 26 e segg. Manuale della Gelateria)
- L'HACCP VIETA L'IMPIEGO DI SALUMI FATTI IN CASA
Non è esatto. I salumi dovranno continuare a rispondere
alle caratteristiche volute dalla particolare disciplina di
settore. In particolare, dovranno avere i bolli e le etichette
previsti da DLGS 537/1992
- CON L'INTRODUZIONE DELL'HACCP I PRODOTTI TRADIZIONALI SCOMPARIRANNO
.
Non è esatto. Infatti, l'articolo 8 del decreto legislativo
30 aprile 1998 n. 173 ha previsto che il Ministro della sanità
, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con
il Ministro dell'industria, possa, con decreto, definire i disciplinari
di produzione dei c.d. "prodotti tradizionali" e,
ove necessario, eventuali deroghe riguardanti l'igiene degli
alimenti.
- L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO
155/97 DETERMINERA' LA SCOMPARSA DI ALMENO IL 90 % DEI FORMAGGI
.
Non è vero, in quanto la produzione e la commercializzazione
dei formaggi sono già disciplinate dal DPR 14 gennaio
1997 n. 54.
-CON L'INTRODUZIONE DELL'HACCP SI POTRA' FARE IL FORMAGGIO ESCLUSIVAMENTE
CON IL LATTE PASTORIZZATO
Tale affermazione non risponde a verità . La produzione
dei formaggi è disciplinata , sotto il profilo igienico-
sanitario , dal DPR n . 54 del 1997 che prevede l'utilizzo del
latte crudo per fare i formaggi , a condizione che lo stesso
provenga da una filiera produttiva rispondente a requisiti di
igiene a partire dalle condizione di salute degli animali che
lo producono. Qualora gli animali, pur essendo sani non posseggano
alcuni dei requisiti previsti ( es . appartenenza ad allevamenti
ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente
indenni da brucellosi ) il loro lattee non può essere
commercializzato crudo, ma può essere utilizzato esclusivamente
per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti
a base di latte ( formaggi ) , dopo essere stato sottoposto
ad un trattamento termico in stabilimenti riconosciuti e sotto
il controllo del servizio veterinario.
-LA NUOVA NORMATIVA IMPONE DI UTILIZZARE ABBATTITORI DI TEMPERATURA.
L'acquisto di abbattitori rapidi di temperatura non è
obbligatorio. Semmai l'utilizzo di tale macchinario può
essere raccomandabile per consentire il raffreddamento rapido
dopo la cottura di alimenti ad alto rischio come le salse, i
sughi di carne, il pollame destinati ad essere serviti dopo
un notevole lasso di tempo dal momento della produzione.
(Cfr. Manuali FIPE di corretta prassi igienica per la Ristorazione
pag. 26 e per la Gastronomia pag. 21).
- IL DECRETO 155/97 PRESCRIVE CHE I FORMAGGI DEBBANO ESSERE
SERVITI A MENO DI 5 GRADI CENTIGRADI.
Il decreto 155 non contiene questo obbligo . Al riguardo si
evidenzia che è , invece, consigliabile, nel caso di
consumo di prodotti come i formaggi e i latticini, controllare
alcuni fattori come l'igiene delle attrezzature e degli utensili
ed i tempi delle lavorazioni.
Devono . però, essere conservati alla temperatura prescritta
(che per i formaggi freschi è inferiore a + 4 ° )
allo scopo di evitare lo sviluppo di presenze non gradite, quali
la listeria.
Il rispetto della temperatura di conservazione non significa
, però, che l'alimento vada somministrato a tale temperatura,
in quanto il periodo di conservazione (e relativa temperatura)
è già terminato allorché è iniziata
la somministrazione. Di conseguenza prodotti deperibili che
devono essere << conservati >> a determinate temperature
possono essere somministrati a temperature superiori. Il regime
delle temperature di conservazione e di somministrazione e vendita
degli alimenti deperibili è dettagliatamente illustrato
da pagina 75 a pagina 77 del manuale FIPE di corretta prassi
igienica per la pasticceria.
(Cfr. Manuali FIPE di corretta prassi igienica per la Ristorazione
pag. 46 e per la Gastronomia,pagina.37).
- I RISTORANTI NON POTRANNO SOMMINISTRARE FORMAGGI OTTENUTI
DA LATTE CRUDO .
Il decreto legislativo 155 non vieta ai pubblici esercizi la
somministrazione di formaggi a base di latte crudo. Ovviamente
i formaggi devono essere conformi alle prescrizioni contenute
nel DPR 54/97 e, pertanto, l'esercente deve acquistare tali
prodotti da fornitori "qualificati".
(Cfr. Manuali di corretta prassi igienica per la gastronomia
, pag 30 e segg., ristorazione pag. 37 e segg.)
- CON L'INTRODUZIONE DELL'AUTOCONTROLLO NON SARA' PIU' POSSIBILE
TAGLIARE LA POLENTA CON IL FILO, COME DA TRADIZIONE CONSOLIDATASI
IN CENTINAIA DI ANNI ( Fonte : ARCIGOLA SLOW FOOD)
La cosa non risponde a verità. L'HACCP non interviene
assolutamente sulla materia. Piuttosto è necessario usare
materiale idoneo per alimenti (es. spago per arrosti sottile,
regolarmente in commercio) il cui impiego è prescritto
dalla vigente legislazione e sostituire il filo dopo ogni uso.
- CON L'INTRODUZIONE DELL'HACCP ALBERGHI , VILLAGGI TURISTICI,
RISTORANTI NON POTRANNO PIU' METTERRE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
, A LIBERO SERVIZIO, BUFFETT CON PRODOTTI DEPERIBILI TENUTI,
SENZA ALCUNA PROTEZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE.
Tale divieto è stato introdotto circa 20 anni fa dal
regolamento di esecuzione della legge 283 sull'igiene degli
alimenti (art. 31 DPR 327 /1980) che impone di conservare gli
alimenti ad una idonea temperatura e di proteggerli da ogni
forma di inquinamento (polvere, particelle, uomo, ecc). Tali
buffet sono stati molte volte fonte di tossinfezioni alimentari.
(Manuale corretta prassi igienica per la ristorazione, pag.
144)
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