QUALI SONO GLI ORARI
DI VENDITA CONSENTITI DALLA LEGGE ?
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare
aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue (fino alle
ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale).
Nell'ambito di questo arco temporale spetta al negoziante fissare,
l'orario di apertura e di chiusura del negozio che, comunque,
non può rimanere aperto per più di 12 ore giornaliere.
L'orario di apertura del negozio deve essere pubblicizzato mediante
un cartello da altro mezzo da affiggere in modo ben visibile,
non è dovuta, invece, nessuna comunicazione al Comune.
Gli esercizi commerciali devono rispettare la chiusura domenicale
e nei giorni festivi, nonché, nei casi stabiliti dai
Comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. La legge,
tuttavia, consente ai Comuni di individuare dei giorni di deroga
all'obbligo di chiusura domenicale e festiva; tali giorni comprendono
comunque quelli del mese di dicembre e, in più, ulteriori
otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi
dell'anno.
Nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città
d'arte gli esercenti possono liberamente determinare gli orari
di apertura e chiusura dei negozi (sempre nei limiti sopra esposti)
e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
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